Per la Cassazione l’impegno lavorativo escluderebbe il reato
Con sentenza del 7 settembre 2016, n. 37181, la Corte di Cassazione, sez. I Penale, ha affermato la legittimità del porto di un manganello estensibile in metallo lungo 65 cm. da parte di una guardia giurata, essendo l’arma in questione “corredo” della divisa d’ordinanza fornita dalla società di servizi di sicurezza privata di cui la stessa era dipendente.
In primo grado, al contrario, il Tribunale aveva condannato la guardia giurata per il porto del manganello (nello specifico, la guardia, che indossava l’uniforme di servizio, era stata fermata a bordo di un motociclo per un controllo di routine), trattandosi di un’arma che, per le circostanze di tempo e di luogo, era da considerarsi utilizzabile per l’offesa alla persona.
In base all’art. 4, comma 1, della legge n. 110 del 18 aprile 1975, infatti, tra le armi di cui è vietato il porto - salvo le autorizzazioni concesse, ai sensi dell’art. 42 del TULPS, dal Prefetto e dal Questore - fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, in quanto oggetto atto ad offendere, rientra anche il manganello, o sfollagente.
Tuttavia, in sede di ricorso in Cassazione, i giudici hanno accolto la tesi difensiva, secondo la quale il porto del manganello era giustificato in quanto fornito al ricorrente dalla società di vigilanza privata di cui era dipendente, società della quale, al momento del controllo, lo stesso indossava l'uniforme tipica del personale che si occupa di sicurezza negli esercizi commerciali, con il manganello agganciato al cinturone.
Tali circostanze hanno indotto la Corte ad annullare la sentenza di primo grado, ritenendo l’impegno lavorativo addotto dall’imputato come giustificazione al porto del manganello - e la circostanza che lo stesso indossasse l’uniforme di servizio - sufficienti ad escludere l’illiceità del fatto, che pertanto non costituiva reato.
Attenzione! Ci teniamo a precisare che, aldilà di quanto espresso nella sentenza della Corte di Cassazione, il manganello è a tutti gli effetti un’arma propria e, in quanto tale, il porto ne è assolutamente vietato, salvo espresse autorizzazioni. A proposito di autorizzazioni, vogliamo in ogni caso sottolineare come non sia assolutamente prassi per i Prefetti concederle in relazione a tali strumenti: basti pensare che neppure ai vigili urbani è permesso utilizzare il manganello.
Si ricorda infine che il manganello è considerato uno strumento a supporto dell’esercizio di funzioni ordine pubblico: funzioni che, come è ben noto, le guardie giurate non possono esercitare.
A.G.