28 febbraio 2019


 Antiriciclaggio e Vigilanza Privata: criticità e proposte 

All'indomani del Seminario Assovalori in tema di antiriciclaggio, con il patrocinio di FederSicurezza, Vigilanza Privata Online intervista il consigliere Giuseppe Gabriele, institore e security manager per ARGO Srl – IVRI SpA.

Chi custodisce e trasporta contante o valori rientra tra i destinatari della normativa antiriciclaggio: su queste imprese di sicurezza e vigilanza privata gravano quindi una serie di oneri che non di rado generano criticità, a partire dalla stessa individuazione delle figure responsabili. Esternalizzare queste funzioni quanto meno nelle imprese meno dimensionate, potrebbe essere un’idea.
Ne abbiamo parlato con Giuseppe Gabriele, Institore e security manager per ARGO Srl – IVRI SpA.

Qual è l’attuale quadro normativo antiriciclaggio e in che modo coinvolge gli istituti di vigilanza privata?

Con il decreto 90/2017, coloro che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate sono stati inseriti nell’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati ed obblighi di segnalazione, in caso di rapporti continuativi o per operazioni occasionali superiori ai 15 mila euro.

Nello svolgimento di questa funzione si sono manifestate delle criticità per le imprese?

Le criticità sono numerose, a partire dalla difficoltà nell’individuazione e formazione delle figure responsabili, delle procedure e degli strumenti necessari, passando per l’introduzione di un’attività di analisi con componenti soggettive, non proprie della attività di impresa, fino ad arrivare ad un sistema sanzionatorio decisamente gravoso.

Assovalori propone una forma di esternalizzazione di queste funzioni quanto meno per le imprese meno dimensionate: cosa ne pensa?

La sezione IV del decreto prevede la possibilità di esternalizzare a terzi l’esecuzione delle procedure richieste, chiarendo sin da subito che “i responsabili finali dell’assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto, che ricorrono a terzi.”

Come già specificato nella comunicazione del marzo 2012 di Banca d’Italia, la normativa prevede comunque la nomina di un responsabile interno, con il compito di monitorare il servizio svolto in esternalizzazione e di assicurarne il corretto svolgimento da parte dell’outsourcer.

La proposta è comunque da accogliere con favore, certi che gli oneri residui sarebbero comunque meno gravosi laddove esistesse un fornitore affidabile (ancor meglio se garantito da un meccanismo di verifica da parte degli stessi organi di controllo previsti dalla normativa) ed accreditato presso Banca d’Italia.

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