Uso della mascherina
Il decreto, che fa seguito alla deliberazione di proroga dello stato di emergenza adottata dal CdM in data 7 ottobre, inserisce, tra le misure per il contrasto del virus, l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano restando esclusi da detti obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità (nuova lettera hh-bis).
Sanzioni
In caso di violazione delle regole anti-contagio, incluso il nuovo obbligo in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, introdotto dall’art. 1 del presente provvedimento, si ricorda che trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria - prevista dall’articolo 4, comma 1 del DL 19/2020 - da 400 a 1000 euro. Se la violazione è commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica la misura accessoria della chiusura dell’esercizio o della attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
App Immuni
Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute, ai servizi della piattaforma si aggiunge ora quello dell’interoperabilità con le analoghe piattaforme dell’Unione europea che abbiano la stessa finalità, previa la valutazione d’impatto in base all’articolo 35 (“Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati”) del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati. L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, effettuati ai sensi dell’articolo 6 in esame, sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzioni sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con DPCM, su proposta del Ministro della Salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Ruolo delle Regioni
Il decreto circoscrive la possibilità per le Regioni di adottare misure ampliative, rispetto a quelle disposte a livello nazionale, nei soli casi in cui sia espressamente previsto nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e d’intesa con il Ministro della Salute. Resta salva la possibilità di adottare invece misure più restrittive.
Proroga dello stato di emergenza
Il decreto introduce un'ulteriore proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Tale proroga riguarda anche i termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (art. 3). Il provvedimento dispone la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini previsti dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, in scadenza entro il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020.
La proroga riguarda anche le seguenti prestazioni in smart working:
- termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art.3, co. 3., L n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart-working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa, di cui all’art 39, D.L. n 18/2020;
- termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché per l’invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile, di cui all’art. 90, D.L. n. 34/2020.
La medesima proroga riguarda anche i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del citato decreto n.83/2020, rispetto al quale vengono inserite le seguenti ulteriori disposizioni:
a) art. 106 del D.L. n.18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia) recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, comprese le associazioni e fondazioni diverse dalle Onlus e associazioni di promozione sociale – n.19-bis dell’allegato;
b) art. 4 del D.L. n. 23 del 2020 (cd. Decreto Garanzie e Credito) che prevede semplificazioni per la sottoscrizione e le comunicazioni relative a contratti bancari e finanziari – n.24 bis dell’allegato;
c) art. 33 del D.L. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) che prevede semplificazioni per la sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi, nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi – n.30 ter dell’allegato;
d) art 34 del D.L. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) che prevede semplificazioni per il collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati – n.30 quater dell’allegato;
e) art. 221, comma 2 del D.L. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) che prevede modalità telematiche nell’ambito del processo civile e penale (es. deposito telematico di atti e documenti, sostituzione di udienze con deposito telematico di note scritte contenenti solo istanze e conclusioni, partecipazione alle udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, giuramento del consulente tecnico attraverso dichiarazione sottoscritta con firma digitale) – n.33 bis dell’allegato;
f) art. 35 del D.L. n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto), che prevede l’incremento delle forze armate al fine del contenimento della diffusione del virus (operazione “strade sicure”) n. 34 bis dell’allegato.
Vengono inoltre soppressi, per ragioni di coordinamento normativo, i numeri 28 e 29 dell’allegato riguardanti:
- l’art. 42, comma 1, quarto periodo del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Garanzie e Credito) che già prevede la cessazione del mandato del commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali alla conclusione dello stato di emergenza o alla scadenza delle eventuali proroghe (n. 28 allegato);
- l’art. 6, comma 6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 (“APP Immuni”) limitatamente alla parte in cui prevede l’interruzione dell’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma (n. 29 allegato).
Ultrattività del DPCM 7 settembre 2020
Nelle more dell’adozione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste dal DPCM del 7 settembre 2020 con efficacia fino al 7 ottobre – su cui si è riferito con nota dell’8 settembre 2020 – unitamente all’ulteriore misura in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie introdotte dal decreto in commento all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis) del D.L. 19/2020, di cui sopra.