Chiarimenti anche sui trasporti transfrontalieri e sull’autorità competente ad approvare la nomina a guardia giurata
Con relazione datata 8 agosto 2017 il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito ai seguenti quesiti:
Con riferimento al primo quesito, relativo alla possibilità che il trasporto di beni o titoli di valore diversi dal denaro possa essere effettuato anche da soggetti diversi dagli istituti di vigilanza autorizzati ex art. 134 TULPS, il Consiglio di Stato, esaminato il quadro giuridico di riferimento (in base al quale “rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate (...), le attività di vigilanza concernenti: (...) c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore...”), ha chiarito che è la stessa formulazione della norma, che accomuna le tre ipotesi - trasporto, custodia e scorta di denaro e altri beni o titoli di valore -, ad imporre l’adozione di un criterio unitario di valutazione, tale da “non consentire di operare una discriminazione se non cadendo in un evidente arbitrio interpretativo”, e che “è proprio il particolare valore e, quindi, il rischio di rapine, furti, appropriazioni, ecc. che ha indotto il legislatore non solo a prevedere determinate tutele, ma anche l’obbligo di affidarle ad operatori economici che siano dotati di particolari competenze professionali, immuni da precedenti penali, attribuendo loro specifiche qualifiche fino ad introdurre anche responsabilità penali per talune fattispecie”.
In altri termini, le esigenze di pubblica sicurezza sussistono in tutti i casi in cui il trasporto, la custodia e la scorta abbiano per oggetto denaro o altri beni e titoli di valori.
Quanto al secondo quesito, relativo all’efficacia temporale delle autorizzazioni per l’esecuzione dei servizi di vigilanza privata transfrontalieri, il Consiglio di Stato ha rilevato come la posizione espressa dall’Amministrazione, secondo la quale tale efficacia andrebbe circoscritta al periodo entro il quale i servizi devono svolgersi o, comunque, in un arco temporale non superiore a 6 mesi, non troverebbe alcun preciso riferimento normativo.
Al contrario, anche ai servizi transfrontalieri - cioè i servizi che si svolgono in parte nel territorio dello Stato ed in parte in quello di altro Stato membro - va esteso il regime ordinario previsto dall’art. 13 del TULPS, che prevede una durata triennale dell’autorizzazione.
Infine, con riguardo all’autorità competente all’approvazione della nomina a guardia giurata e al rilascio del porto d’armi nei confronti del personale degli istituti di vigilanza privata - fino ad oggi individuata nel Prefetto competente per la provincia in cui l’istituto ha la propria sede centrale -, il Consiglio di Stato sembra aver accolto una soluzione diversa, così come prospettata dall’Amministrazione.
Secondo il Ministero, partendo dal presupposto che l’approvazione della nomina a guardia giurata non avrebbe come destinatario l’istituto di vigilanza, bensì la persona fisica che aspira ad ottenerne la concessione o il rilascio, il punto di riferimento da assumere dovrebbe essere il luogo di residenza - per i cittadini italiani, o di domicilio per quelli di altri Stati membri -, con conseguente attribuzione della competenza al Prefetto nella cui provincia la persona fisica risieda - o abbia il domicilio fiscale, se straniera -.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’interpretazione in questione, precisando che la necessità di acquisire qualsiasi informazione utile da parte dei Prefetti delle provincie interessate di volta in volta dai servizi svolti dalle guardie giurate potrà essere soddisfatta dalla costituenda banca dati degli operatori della sicurezza privata, ai sensi dell’art. 252 bis, comma 3, del Regolamento di Esecuzione TULPS.
Alla luce di quanto sinteticamente esposto, sono due i motivi di perplessità che riteniamo di sollevare: il primo, circa l’effettiva necessità della richiesta del parere in questione, non risultando, a chi scrive, evidenti difficoltà interpretative della normativa in commento; il secondo, con particolare riferimento al terzo quesito, derivante dalle facilmente deducibili conseguenze negative, in termini di appesantimenti procedurali e temporali, di una modifica, sempre a parere di chi scrive, poco utile se non addirittura dannosa.
L’augurio è che le Associazioni di categoria rivedano le modalità di approccio alle Istituzioni: è evidente che il momento del confronto positivo e costruttivo è ormai giunto al termine.
In allegato il Parere del Consiglio di Stato
A.G.