Necessaria la coerenza con l’oggetto della gara, pena lo squilibrio dell’offerta economica
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 276 del 17 gennaio 2018, ha affermato il principio in base al quale nelle gare di appalto di servizi l’imprenditore non può scegliere discrezionalmente il contratto collettivo da applicare ai dipendenti, perché tale scelta può squilibrare l’offerta economica, rendendola incongrua.
Fermo restando che, in linea di principio, l’applicazione di un determinato Ccnl rientra comunque nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, e che il bando di gara non può imporre ai concorrenti un Ccnl specifico, è in ogni caso imprescindibile che lo stesso Ccnl sia coerente con l’oggetto dell’appalto posto in gara: un Ccnl inappropriato o non pertinente alle prestazioni oggetto del servizio da affidare, infatti, potrebbe determinare squilibri nell’offerta economica.
Peraltro, secondo quanto stabilito già in precedenza dalla giurisprudenza amministrativa, i Ccnl specifici, per quanto riguarda l’elemento “costo del lavoro”, hanno solo un valore presuntivo: in caso di dubbio di dumping contrattuale la stazione appaltante dovrà verificare se il Ccnl applicato dal concorrente sia sottoscritto da un sindacato “comparativamente più rappresentativo”. In caso affermativo, si elimina il rischio di anomalia dell’offerta sul costo del lavoro.
A.G.