09 dicembre 2015


 Lo sciopero troppo “generico” è illegittimo 

Le modalità di attuazione delle astensioni devono sempre essere predeterminate

Con sentenza n. 24653 del 3 dicembre scorso la Corte di Cassazione ha affermato che non costituisce esercizio legittimo del diritto di sciopero – come garantito dall’art. 40 della Costituzione – la proclamazione, da parte dei rappresentanti sindacali aziendali, di una “generica” astensione ad oltranza dal lavoro, senza una sia pur minima predeterminazione delle modalità di attuazione e senza una effettiva finalità di tutela di un interesse collettivo.

Nel caso all’esame della Corte, in particolare, il comunicato sindacale diffuso all’interno dell’azienda indiceva uno sciopero “a oltranza per ogni giorno lavorativo per l’intera giornata all’interno del quale il lavoratore potrà aderire come, quanto e quando riterrà più opportuno”: in altre parole, un’astensione di massa senza alcuna indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione, rimessa completamente alle preferenze individuali dei singoli lavoratori.

Secondo la Corte, in un caso del genere, cioè di uno sciopero indetto senza una sia pur minima predeterminazione e con modalità rimesse ai singoli lavoratori, senza alcun coordinamento, si azzera totalmente il requisito della predeterminazione delle modalità di attuazione dello sciopero.

Tanto più in uno sciopero articolato in modalità “a scacchiera” o “a singhiozzo”, in cui l’individuazione anticipata di tempi e modi di astensione deve essere esplicitata in termini particolarmente evidenti.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto la sussistenza, inevitabilmente, anche dell’interesse ad agire dell’impresa, che, non potendo prevenire in alcun modo i disagi per la propria organizzazione – dal momento che in ciascun reparto l’astensione potrebbe intervenire improvvisamente –, si trova esposta al pericolo concreto di una compromissione della propria capacità produttiva aziendale.

 

A.G.