ConFederSicurezza scrive al Prefetto Mannella in merito al disegno di legge n. 1008, che disciplina “le attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati"
Con nota del 20 maggio scorso (in allegato) il Presidente Luigi Gabriele ha scritto all'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento di P.S. con riferimento all'"ennesimo tentativo", ad opera del DDL n .1008, discusso il 7 maggio in Prima Commissione permanente (Affari Costituzionali), di riscrivere la disciplina della sicurezza privata.
L’intento, secondo il Presidente, e` senza dubbio apprezzabile (pur se "confuso": la citata formula "omnicomprensiva" delle attività di sicurezza sussidiaria si scontra con la realtà corrente, in cui tali servizi rappresentano una specifica tipologia di elevato profilo perche´ inserita nel contesto della disciplina di prevenzione contro atti di terrorismo), ma dovrebbe essere volto a definire meglio alcuni punti non affrontati dalla riforma del 2008 (la congruita` delle tariffe ad esempio), a dare sistematicita` alle nuove fattispecie emerse (cybersicurezza, servizi ausiliari), nonche´, ultimo ma non ultimo, a disciplinare attivita` che necessitano di essere inserite in un perimetro normativo (tutela delle persone, sicurezza all’estero).
"Il disegno di legge - si legge nella nota - sembra convogliare sotto lo stesso tetto attivita` in alcuni casi molto diverse e che necessitano di una specifica regolazione, anche tecnica, come la cybersicurezza, oppure che ad oggi, ancorche´ diffuse e addirittura definite dalla normazione volontaria, non sono irreggimentate in una licenza di polizia, come i servizi una volta definiti fiduciari".
Il Ddl, infatti, a proposito dei servizi disarmati - definiti dall'art. 1, comma 3, di "custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi pubblici, officine, stabilimenti, depositi e uffici, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di guardie giurate", sembra imporre, al pari di tutte le altre "attività di sicurezza sussidiaria" di cui all'articolo 1, un'autorizzazione di polizia per l'esercizio delle stesse.
Circostanza su cui, secondo ConFederSicurezza, "s’impone una riflessione ulteriore: il comparto ha da sempre ritenuto che i servizi fiduciari (o servizi ausiliari alla sicurezza come oggi vengono definiti) dovessero essere separati dalla vigilanza privata (riduttivamente definita “vigilanza armata”) e, quindi, non essere assoggettati alla licenza di polizia.
Sul punto, ConFederSicurezza e Servizi ha essenzialmente condiviso questa posizione, valutando pero` anche che, laddove si fosse avvertita la necessita` di dare ai servizi fiduciari una cornice normativa – attesi i profili di contiguita` con la sicurezza privata – si sarebbe dovuta ipotizzare un’autorizzazione semplificata, sia in termini di requisiti che di modalita` di rilascio (la forma piu` giusta appariva la SCIA) che contemperasse le esigenze di sicurezza pubblica con quelle imprenditoriali.
Il DDL 1008 - conclude la nota - pone nuovamente la questione, ma la risolve con una disciplina complicata, che crea confusione fra i ruoli oggi esistenti e postula un sistema che andrebbe ad impattare negativamente sulla gia` perennemente al collasso burocrazia amministrativa, quindi un danno assoluto per imprenditori e lavoratori".
ConFederSicurezza si è resa quindi disponibile ad affrontare una seria discussione sul punto, per pervenire, magari, ad una disciplina che integri i servizi fiduciari e le altre attivita` che oggi si vanno delineando (a partire dalla cybersicurezza) nell’attuale sistema sicurezza, ma senza rinunciare alle conquiste faticosamente raggiunte e senza gravare di inutili orpelli un settore endemicamente in sofferenza.