23 ottobre 2024


 Violenza negli ospedali, Gasparri presenta emendamento proposto dalle Associazioni della vigilanza privata 

Fondamentale ribadire il ruolo essenziale e complementare delle guardie giurate nella sicurezza dei presidi ospedalieri

Il Senatore Maurizio Gasparri, nella seduta di ieri 22 ottobre in Commissione Giustizia del Senato, ha presentato l'emendamento 2.0.12, facendosi portavoce della proposta emendativa presentata da ConFederSicurezza insieme alle altre Associazioni di rappresentanza del comparto, con riferimento al Decreto Legge 1° ottobre 2024, n. 137, avente ad oggetto norme per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario.

"E' un momento di attenzione importante per noi - commenta il Presidente Luigi Gabriele -, di obiettivo riconoscimento di professionalità delle nostre risorse umane, da sempre dedicate a garantire sicurezza con competenze peculiari. Lo consideriamo un incoraggiamento al processo di sintesi del nostro sistema di rappresentanza che, in questo specifico frangente, ha iniziato, e possiamo dire con successo, un nuovo corso sinergico".

La sicurezza delle strutture e degli operatori socio-sanitari è un ambito in cui gli istituti di vigilanza privata ricoprono un ruolo centrale nella prevenzione e gestione delle minacce. L'emendamento proposto dalle associazioni, introducendo un nuovo comma all'art. 256 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, va pertanto a riservare i servizi di controllo e vigilanza presso i presidi sanitari alle guardie giurate, in collaborazione con le forze di polizia, in una logica di sicurezza sussidiaria come già sperimentato in altri ambiti. Il comma affida, inoltre, ad un decreto ministeriale la definizione delle condizioni e dei requisiti dei soggetti che svolgono i servizi di vigilanza, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività di sicurezza presso i presidi ospedalieri.

Ecco il testo dell'emendamento 2.0.12 presentato dal Sen. Gasparri

Dopo l'articolo (2, ndr), inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 256-bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n.635)

          1. All'articolo 256-bis, del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Rientra, inoltre, nei servizi di sicurezza complementare da svolgersi esclusivamente a mezzo di guardie giurate la vigilanza delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semi-residenziali, pubbliche o private, a tutela delle strutture medesime e del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria. In tale ambito rientra anche la vigilanza svolta mediante i dispositivi di videosorveglianza. Il Ministro dell'interno disciplina le modalità di affidamento ed esecuzione dei servizi, nonché la formazione e la certificazione delle guardie giurate da adibire ai medesimi.".